CONDIZIONI GENERALI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO
Disposizioni della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
1) I campioni consegnati in laboratorio per l’effettuazione di prove ai sensi della Legge
1086/71, devono essere accompagnati da una lettera di richiesta prove sottoscritta dal
Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove Ufficiali (Collaudatore, RUP,
CTU, etc); Per richieste sottoscritte da altri soggetti saranno emessi solo dei Rapporti
di Prova non costituenti certificato utile ai fini della procedura prevista dalla Legge
1086/71;
2) La lettera di richiesta prove deve essere consegnata in originale al Laboratorio all’atto
del conferimento dei campioni. Possono essere accettate anche lettere di richiesta
prove trasmesse via PEC al laboratorio direttamente dall’indirizzo del richiedente;
3) Nella lettera di richiesta prove devono essere indicati gli estremi del Verbale di prelievo
dei campioni. In caso contrario sul certificato di prova verrà riportato che la lettera era
sprovvista di tale informazione;
4) Non è possibile accettare, anche temporaneamente, campioni privi della lettera di
richiesta prove;
5) Tutti i campioni consegnati devono essere identificati mediante sigle apposte
direttamente dal richiedente che devono corrispondere evidentemente alle sigle
riportate sulla lettera di richiesta prove;
6) Qualora si rilevasse l’incompletezza o l’inesattezza della lettera di richiesta prove
ovvero i campioni consegnati non coincidessero con quanto in essa riportato, gli stessi
possono essere comunque accettati dal Laboratorio che provvederà a segregarli
nell’area “ACCETTAZIONI NON CONFORMI” fino alla regolarizzazione documentale
da parte del richiedente. Trascorsi 20 gg senza che il richiedente abbia provveduto
a regolarizzare la situazione, i campioni in giacenza verranno trasferiti a
discarica senza ulteriori avvertimenti al richiedente;
7) Non possono essere accettati campioni privi di contrassegno identificativo o che
rechino segni che mettano in dubbio il regolare prelievo dall’opera interessata (vecchie
etichette rimosse, altre sigle pregresse a quelle indicate nella lettera di richiesta, etc).
In tal caso i campioni verranno rifiutati.
Catenanuova 11/07/2016
Il Direttore del Laboratorio
Servizio Tecnico Centrale
1) I campioni consegnati in laboratorio per l’effettuazione di prove ai sensi della Legge
1086/71, devono essere accompagnati da una lettera di richiesta prove sottoscritta dal
Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove Ufficiali (Collaudatore, RUP,
CTU, etc); Per richieste sottoscritte da altri soggetti saranno emessi solo dei Rapporti
di Prova non costituenti certificato utile ai fini della procedura prevista dalla Legge
1086/71;
2) La lettera di richiesta prove deve essere consegnata in originale al Laboratorio all’atto
del conferimento dei campioni. Possono essere accettate anche lettere di richiesta
prove trasmesse via PEC al laboratorio direttamente dall’indirizzo del richiedente;
3) Nella lettera di richiesta prove devono essere indicati gli estremi del Verbale di prelievo
dei campioni. In caso contrario sul certificato di prova verrà riportato che la lettera era
sprovvista di tale informazione;
4) Non è possibile accettare, anche temporaneamente, campioni privi della lettera di
richiesta prove;
5) Tutti i campioni consegnati devono essere identificati mediante sigle apposte
direttamente dal richiedente che devono corrispondere evidentemente alle sigle
riportate sulla lettera di richiesta prove;
6) Qualora si rilevasse l’incompletezza o l’inesattezza della lettera di richiesta prove
ovvero i campioni consegnati non coincidessero con quanto in essa riportato, gli stessi
possono essere comunque accettati dal Laboratorio che provvederà a segregarli
nell’area “ACCETTAZIONI NON CONFORMI” fino alla regolarizzazione documentale
da parte del richiedente. Trascorsi 20 gg senza che il richiedente abbia provveduto
a regolarizzare la situazione, i campioni in giacenza verranno trasferiti a
discarica senza ulteriori avvertimenti al richiedente;
7) Non possono essere accettati campioni privi di contrassegno identificativo o che
rechino segni che mettano in dubbio il regolare prelievo dall’opera interessata (vecchie
etichette rimosse, altre sigle pregresse a quelle indicate nella lettera di richiesta, etc).
In tal caso i campioni verranno rifiutati.
Catenanuova 11/07/2016
Il Direttore del Laboratorio
Dott. Ing. Salvatore Ognibene